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Lo Statuto

  • Art. 1) Costituzione.
  • Art. 2) Scopi dell'Associazione.
  • Art. 3) Organi Sociali.
  • Art. 4) Assemblea dei Soci.
  • Art. 5) Funzioni dell'Assemblea.
  • Art. 6) Convocazione dell’Assemblea.
  • Art. 7) Il Consiglio Direttivo.
  • Art. 8) Funzione del Consiglio Direttivo.
  • Art. 9) Compiti del Presidente dell'Associazione.
  • Art. 10) Collegio dei Sindaci.
  • Art. 11) Collegio dei Probiviri.
  • Art. 12) Gratuità delle Cariche.
  • Art. 13) L’anno Sociale.
  • Art. 14) Patrimonio dell'Associazione.
  • Art. 15) Atti Ufficiali dell'Associazione.
  • Art. 16) Parte Tecnico-Sanitaria.
  • Art. 17) Lo Scioglimento dell'Associazione.
  • Art. 18) Generalità.
  • Art. 19) Compiti dell'Associazione.
  • Art. 20) Ammissione dei Donatori.
  • Art. 21) Obblighi degli Associati.
  • Art. 22) Soci Fondatori.
  • Art. 23) Soci Ordinari.
  • Art. 24) Soci di Diritto.
  • Art. 25) Soci Onorari.
  • Art. 26) Soci Sostenitori.
  • Art. 27) Modifiche allo Statuto.
  • Art. 28) Integrazione allo Statuto.
  • Art. 29) Carenza dello Statuto.

Art. 1) Costituzione.

È costituita l'Associazione Chiavarese Donatori Volontari Sangue - FIDAS. Essa è apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro. Possono far parte della stessa uomini e donne d’ogni credo e tendenza politica, razza o nazione, purché idonei alla donazione del sangue. La sede legale dell'Associazione s’identifica eletta all'indirizzo della sede Sociale dell'Associazione medesima.


Art. 2) Scopi dell'Associazione.

Scopi dell'Associazione sono:

a) promuovere una diffusa conoscenza trasfusionale;

b) sviluppare e coordinare, su scala locale, la propaganda del dono volontario, anonimo e gratuito del sangue;

c) incrementare gli sviluppi dei gruppi autonomi ai fini essenziali del reclutamento di un sempre maggior numero di Donatori Volontari;

d) coordinare l'attività dei vari gruppi aderenti, rappresentarli e tutelane gli interessi;

e) operare affinché il servizio trasfusionale, in tutte le sue fasi, dalla raccolta alla distribuzione, sia gestito direttamente dall'ente pubblico preposto;

f) le prestazioni fornite dagli aderenti s’intendono volontarie, personali e gratuite.


Art. 3) Organi Sociali.

Organi Sociali sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente dell'Associazione;

d) il Collegio dei Sindaci;

e) il Collegio dei Probiviri.


Art. 4) Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci è sovrana ed è composta dai Soci Ordinari, dai Soci Onorari e da Soci di Diritto. Solo questi hanno diritto di voto. Possono intervenire all’Assemblea anche gli altri Soci, ma senza diritto di voto. L'Assemblea si riunisce Ordinariamente una volta l’anno entro il 31 marzo. Alla scadenza del Consiglio si riunisce in concomitanza delle elezioni. Straordinariamente si riunisce tutte le volte che il Consiglio lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta e motivata, diretta al Presidente, da parte di almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto.


Art. 5) Funzioni dell'Assemblea.

Funzioni dell'Assemblea sono:

a) approvare lo Statuto, il Regolamento e le relative modifiche;

b) discutere ed approvare la relazione annuale dell’attività morale e finanziaria, nonché eleggere ogni tre anni la Commissione Elettorale e pronunciarsi sulle eventuali vertenze in appello. L'Assemblea Straordinaria tratta solo gli argomenti per i quali è stata convocata.

Art. 6) Convocazione dell’Assemblea.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è valida, in prima convocazione, quando siano presenti la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le deliberazioni prese dall'Assemblea dei Soci sono valide ed operanti quando siano approvate dalla maggioranza dei Soci presenti, fatti salvi i casi in cui siano previste maggioranze diversamente qualificate.

Art. 7) Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque Membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nella prima riunione vengono eletti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere. Il Consiglio Direttivo è validamente operante quando sia presente la maggioranza dei componenti. Sono valide le delibere adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente dell'Associazione. La mancata approvazione in sede d’Assemblea della relazione morale e finanziaria comporta la decadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 8) Funzioni del Consiglio Direttivo.

a) realizzare gli scopi dell'Associazione;

b) convocare l'Assemblea Ordinaria ogni anno;

c) preparare gli ordini del giorno dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria e le relazioni annuali;

d) deliberare la gestione amministrativa;

e) decretare l'assegnazione dei premi e le sanzioni disciplinari;

f) decidere, insindacabilmente, l'accettazione di nuovi Soci Ordinari, la nomina di Soci Onorari e Sostenitori;

g) nominare eventuale Comitati d’affiancamento quando una qualsiasi particolare attività da svolgere ne richieda la necessità.

Art. 9) Compiti del Presidente dell'Associazione.

Compiti del Presidente dell'Associazione sono:

a) tutelare l'osservanza dello Statuto e del Regolamento;

b) rappresentare l'Associazione di cui ha la firma, che può delegare;

c) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e le Assemblee redigendone pure l'ordine del giorno;

d) delegare il Vice Presidente a sostituirlo in caso d’impedimento;

e) adottare, in caso di necessità, delibere d'urgenza che porrà all'ordine del giorno della prima riunione di Consiglio Direttivo, per la ratifica.

Art. 10) Collegio dei Sindaci.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre Membri effettivi e due supplenti. Esso elegge nel suo seno un Presidente del Collegio. I componenti di detto Collegio vengono eletti ogni tre anni e non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11) Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è formato da almeno tre Membri e rimane in carica tre anni. Tutti i Membri sono rieleggibili.

Art. 12) Gratuità delle Cariche.

Tutte le cariche contemplate nel presente Statuto sono gratuite.

Art. 13) L’anno Sociale.

L’anno Sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d’ogni anno.

Art. 14) Patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da

a) contributi Ordinari, stabiliti dall'ente Regione come rimborsi spese per la propaganda e l’assistenza ai Donatori;

b) contributi straordinari tipo oblazioni, introiti da manifestazioni varie, lasciti, redditi da beni mobili ed immobili.

Art. 15) Atti Ufficiali dell'Associazione.

Atti ufficiali dell'Associazione sono:

a) lo Statuto;

b) il Regolamento interno;

c) i libri Sociali.

Art. 16) Parte Tecnico-Sanitaria.

L'Associazione, per la parte tecnico-sanitaria, si appoggia ai Servizi Immunoematologia Trasfusionale.

Art. 17) Lo Scioglimento dell'Associazione.

Lo scioglimento dell'Associazione sarà decretato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutti i suoi beni mobili ed immobili andranno all'Associazione o Ente indicato dall'Assemblea stessa che sia in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto e che opera nel territorio.

Art. 18) Generalità.

L'Associazione Chiavarese Donatori Volontari sangue, aderente alla FIDAS è composta da Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci di Diritto, Soci Onorari e Soci Sostenitori. Gli Organi Direttivi sono formati da Soci eletti su proposta della Commissione Elettorale.

Art. 19) Compiti dell'Associazione.

a) ricercare, organizzare e tutelare i Donatori. Assicurarsi che ai propri iscritti vengano praticati tutti i controlli medico-sanitari necessari, ai fini di garantire ad essi la propria incolumità nel rispetto delle norme di legge in vigore.

b) denunciare alle Autorità Sanitarie eventuali donazioni abusive ed illegali.

c) provvedere gratuitamente le unità di sangue necessarie in caso di bisogno ai Donatori e ai loro famigliari se conviventi e a carico. Eventuali ricompense da parte d’Enti, Associazioni o privati (espressione di gratitudine) possono essere ricevute solo dall'Associazione quale rappresentante di tutti i Donatori.

Art. 20) Ammissione dei Donatori.

Sono Soci Ordinari tutte le persone dai 18 ai 65 anni che n’abbiano fatta domanda scritta, su apposito modulo, e che donino il proprio sangue almeno una volta l'anno. La domanda d’ammissione va compilata e firmata personalmente dal richiedente. L'accettazione della domanda è subordinata all'idoneità rilasciata dal S.I.T. e previo giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

Art. 21) Obblighi degli Associati.

In difesa del patrimonio morale dell'Associazione ogni Socio si assume la responsabilità di:

a) nulla percepire, a qualsiasi titolo, per le trasfusioni effettuate. Eventuali ricompense devono essere rimesse all’Associazione che le utilizzerà per gli scopi d’Istituto.

b) conservare il più assoluto anonimato nei confronti dei malati, dei loro famigliari e di quanti abbiano con essi rapporti.

c) praticare solidarietà nei confronti di tutti i sofferenti, indipendentemente dalle ideologie, classe sociale, nazionalità e razza cui appartengano.

d) gli Associati, nel loro volontariato, non possono vantare alcun diritto personale né richiedere agevolazioni.

Art. 22) Soci Fondatori.

Soci fondatori sono quei Donatori di sangue iscritti al C.T. C.R.I. alla data di fondazione (12 gennaio 1958) i cui nomi risultano nell’elenco allegato all'atto costitutivo [depositato presso il notaio dott. Messuti].

Art. 23) Soci Ordinari.

Soci Ordinari dell'Associazione sono tutti i Donatori attivi, idonei o temporaneamente sospesi. I Soci Ordinari sono eleggibili a cariche Sociali ed hanno diritto al voto deliberativo nelle Assemblee.

Art. 24) Soci di Diritto.

Soci di Diritto dell'Associazione sono gli ex Soci Ordinari non più attivi come Donatori per malattia od anzianità. I Soci di Diritto che abbiano effettuato 50 donazioni (40 le donne), hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari.

Art. 25) Soci Onorari.

Soci Onorari sono quelle persone, italiane o straniere, che attraverso la ricerca scientifica, abbiano contribuito allo sviluppo della cognizione nel campo della trasfusione di sangue. Si diventa Soci Onorari con delibera del Consiglio Direttivo su proposta di almeno due Soci Ordinari. I Soci Onorari hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari.

Art. 26) Soci Sostenitori.

Soci sostenitori sono quelle persone, o Enti, che corrispondano un congruo contributo all'Associazione.

Art. 27) Modifiche allo Statuto.

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno il dieci per cento dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 28) Integrazione allo Statuto.

Il presente Statuto è integrato da un Regolamento d’attuazione.

Art. 29) Carenza dello Statuto.

Per quanto non previsto dal presente Statuto e relativo Regolamento è fatto espresso richiamo alle vigenti norme di legge. Il presente Statuto, [discusso ed approvato dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata il giorno 17 dicembre 1994] sostituisce ed abroga lo Statuto precedente ed entra in vigore dalla data odierna [in presenza del notaio dott.sa Rita Santoro].

La trascrizione dagli originali è stata effettuata con la massima cura possibile. Tuttavia si precisa che, in caso di incongruenze o inesattezze, rimangono unicamente validi gli originali custoditi in Sede.

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